sabato 2 novembre 2013

Roding Roadster: ‘progetto faro’ di vettura totalmente in fibra di carbonio

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Roding Roadster: ‘progetto faro’ di vettura totalmente in fibra di carbonio
01 novembre 2013 9:00 › Fabrizio Crescenzi
Il progetto è della bavarese Roding Automobile GmBH, specializzata nello sviluppo e nalla produzione in piccola serie di strutture leggere in fibra di carbonio rinforzata. Un esempio su tutti è l’utilizzo da parte di Siemens della piattaforma Roding per i banchi di prova per i motori sui mozzi delle ruote.

Per ammissione dell’A.D. Robert Maier si tratta di un “progetto faro” che utilizza la tecnologia BMW. La vettura inizialmente nasce per la ricerca di una piattaforma economica in fibra di carbonio sia per la piccola serie che per i grandi progetti.

La Roding Roadster pesa solo 1106 kg, ha una potenza di 320 cv grazie al propulsore R6 Turboda 2979 cc che riesce ad erogare una coppia massima di 450 Nm a 4500 rpm.Il costruttore dichiara un consumo medio di appena 3,9 litri per percorrere 100 km.

E’ volutamente spartana sia esteticamente che nell’abitacolo che risulta pratico e ben fatto. La leva del cambio manuale a 6 rapporti conferisce un’idea di vettura sportiva, quasi da corsa, come anche la pedaliera. Grandi dischi dei freni sia all’avantreno che al retrotreno garantiscono un ampio standard di sicurezza. Grandi pneumatici aiutano ad incollare la vettura all’asfalto, i cerchi da 19 pollici sono un optional però.

L’abitacolo della Roadster della Roding è praticamente composto da 14 pezzi incollati per un peso totale di appena 75 kg. Per conferire robustezza alla struttura ed essere sicura in caso di incidente, prima di procedere all’assemblaggio dei 14 pezzi dell’abitacolo c’è una struttura spaceframe in alluminio.

L’utilizzo della fibra di carbonio ha consentito di creare generosi spazi nel bagagliaio che arriva a 330 litri, per una roadster è davvero un valore record.

La Roding Roadster è davvero spartana e con i quasi 190mila euro della vettura base non si acquistano optional quasi indispensabili come aria condizionata, sospensioni regolabili, porte e cofano anteriore in carbonio. Certamente per il momento i prezzi di vetture del genere sono ancora proibitivi per il grande pubblico ma progetti come questo non possono far altro che portare avanti la sperimentazione.

Gallery:

Roding Roaster
Roding Roaster, la scocca
Roding Roaster, pedaliera racing

Roding Roaster, davvero spartana
Roding Roaster, l'abitacolo
Roding Roaster, vano motore

Roding Roaster, con hard top chiuso
Roding Roaster, davvero bella

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Categorie: Motori, Notizie in Prima
Tag: Bmw, piattaforma Roding, Robert Maier, Roding Automobile GmBH, Roding Roadster, Roding Roadster: 'progetto faro' di vettura totalmente in fibra di carbonio, Siemens
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realizzazione COINCIDENTIA

Problemi ai freni Bmw


BMW richiama 176.000 vetture dei modelli X1, X3, 1, 3 e 5 per problemi ai freni

COMUNICATO STAMPA

 

BMW richiama 176.000 vetture dei modelli X1, X3, 1, 3 e 5 per problemi ai freni

 

La BMW ha attivato la procedura di richiamo in officina per decine di migliaia di veicoli. Un difetto all’impianto frenante sarebbe la causa.

Ad essere soggette al richiamo in tutto il mondo sono le vetture con motori a benzina a quattro cilindri, che secondo la casa automobilistica corrisponderebbero a circa 176.000 vetture delle serie X1, X3, 1, 3 e 5.

Un portavoce della casa automobilistica di Monaco ha comunicato giovedì 31 ottobre che la ragione sarebbe da individuarsi in un difetto che nel caso peggiore potrebbe causare la rottura del servofreno.

Alcuni media avevano già riferito alla fine di settembre che la procedura sarebbe iniziata durante i primi di ottobre. 

Non è la prima volta che la BMW ha richiamato vetture per procedure di tal tipo. All'inizio del 2013, il colosso automobilistico aveva già richiamato circa 750.000 vetture.

Nell’attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello dei Diritti” ancora una volta anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate viene tempestivamente informato.

È necessario, quindi, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari della BMW nel caso in cui la propria autovettura corrisponda ai modelli in questione.

Al singolo proprietario, infatti, non costa nulla tale tipo di verifica e nel caso in cui la propria autovettura sia oggetto del richiamo, l’intervento previsto è a totale carico della casa automobilistica che dovrebbe fornire anche un’autovettura sostitutiva per il periodo necessario alla manutenzione straordinaria.

 

codice fiscale Auto Nostra

statuto associazione

Atto costitutivo di associazione L’anno 2013 il giorno 11 del mese di Gennaio in Somma Lombardo ,via novellina 5,_sono presenti i signori: CRISEO_GIUSEPPE_, nato a _MELITO DI PORTO SALVO_________ il 18.05.1960_______________, domiciliato in ___SOMMA LOMARDO____________, via NOVELLINA, 5_____________________, c.f. CRSGPP60E18F112J_______________; SELIMOV SEFKET______________________, nato in _MACEDONIA_________ il ___05.06.75____________, domiciliata in BUSTO_______________, via _G.DI VITTORIO 4/C____________________, c.f. _SLMSKT75H05Z148Y______________; _IZZO DOMENICO MICHELE________ nato IN SVIZZERA__________ il 13.04.71______________, domiciliata in BUSTO A._______________, via BETTOLO,9/2____________________, c.f. ZZIDNC71D13Z133E______________; tutti di seguito indicati anche come "i presenti", i quali stipulano e convengono quanto segue: essi dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, una associazione non avente scopi di lucro denominata AUTO NOSTRA L'associazione ha sede in SOMMA LOMBARDO, VIA NOVELLINA,5___. L'associazione è retta dallo statuto, sottoscritto dai presenti, che, come unico allegato si unisce al presente atto formandone parte integrante e sostanziale. Scopi dell'associazione sono: Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti della Pubblica Amministrazione. Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti di ogni soggetto pubblico e/o privato che gestisca, in nome e per conto proprio o di terzi, la viabilità in genere ed ogni opera e/o servizio ad essa connessi e/o funzionali. Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti delle compagnie assicurative e più in generale nei confronti delle aziende, pubbliche e/o private, che forniscono servizi e/o beni connessi e/o funzionali al settore automobilistico e della circolazione viaria stradale e/o autostradale. Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti dei produttori e rivenditori di autoveicoli .Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti delle aziende, pubbliche e/o private, che offrono servizi e/o beni connessi e/o funzionali al settore automobilistico e della circolazione viaria stradale e/o auto-stradale. Promozione di iniziative che coinvolgano le competenti Istituzioni, i mass-media e la pubblica opinione finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi; Promozione della stipula di convenzioni ed accordi con terzi, persone giuridiche, fisiche o associazioni, a vantaggio e beneficio degli interessi degli associati. Promozione e realizzazione di attività ed eventi culturali in favore degli associati. Il Presidente dell'associazione rappresenta legalmente la stessa nei confronti dei terzi. L'associazione e’ retta dalle norme tutte dello statuto stesso e per quanto in esso non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. In ottemperanza a quanto stabilito dallo statuto, a comporre il consiglio vengono nominati i signori: -CRISEO GIUSEPPE Presidente -SELIMOV SEFKET vice-presidente -IZZO DOMENICO MICHELE vice-presidente alla nomina degli altri componenti si provvederà in prosieguo di tempo. Il presente atto, di cui è data lettura, viene approvato e sottoscrivono dai presenti. ________________ ________________ ________________ Allegato unico all'atto di costituzione di associazione S T A T U T O Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita l'associazione denominata "AUTO NOSTRA", organizzazione associativa non lucrativa apartitica di utilità sociale; l'Associazione è stata costituita con sede legale in _____SOMMA LOMBARDO VIA NOVELLINA,5, in data __11.01.2013___________ Art. 2 FINALITA' E SCOPI Scopi dell’Associazione sono: Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti della Pubblica Amministrazione. Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti di ogni soggetto pubblico e/o privato che gestisca, in nome e per conto proprio o di terzi, la viabilità in genere ed ogni opera e/o servizio ad essa connessi e/o funzionali. Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti delle compagnie assicurative e più in generale nei confronti delle aziende, pubbliche e/o private, che forniscono servizi e/o beni connessi e/o funzionali al settore automobilistico e della circolazione viaria stradale e/o autostradale. Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti dei produttori e rivenditori di autoveicoli. Promozione e tutela delle aspettative, degli interessi e dei diritti dell'automobilista nei confronti delle aziende, pubbliche e/o private, che offrono servizi e/o beni connessi e/o funzionali al settore automobilistico e della circolazione viaria stradale e/o autostradale. Promozione di iniziative che coinvolgano le competenti Istituzioni, i mass-media e la pubblica opinione finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi; Promozione della stipula di convenzioni ed accordi con terzi, persone giuridiche, fisiche o associazioni, a vantaggio e beneficio degli interessi degli associati. Promozione e realizzazione di attività ed eventi culturali in favore degli associati. Art. 3 ATTIVITA' Per il perseguimento degli scopi di cui sopra l'Associazione intraprenderà ogni iniziativa ritenuta utile per la tutela e la soddisfazione delle esigenze dei propri associati anche sotto il profilo legale-normativo. Art. 4 SOCI Può aderire all'Associazione ogni persona fisica, di maggiore età, che, condividendo gli scopi associativi, voglia fornire il proprio personale contributo di partecipazione. I soci si suddividono in fondatori, effettivi, ed onorari. L’appartenenza all’una o all’altra categoria di soci, secondo quanto descritto nel presente articolo, non pregiudica l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa. Più specificamente: soci fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; soci effettivi sono coloro i quali partecipano all'Associazione pagando la quota annuale sociale; soci onorari sono coloro ai quali il Consiglio abbia attribuito, con specifica motivazione, questo titolo di merito. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed occupazione. Entro 60 giorni dalla presentazione, il Consiglio prenderà in esame la domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali i soci effettivi, i soci fondatori ed i soci onorari; ai soci sostenitori spetta il diritto di voto ma non sono eleggibili. A ciascun socio spetta un voto. L'adesione all'associazione "AUTONOSTRA" comporta il versamento annuale anticipato, entro il 31 gennaio di ogni anno, della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione (nei modi ed orari stabiliti dal Consiglio) ed a partecipare alla vita associativa. La qualifica di socio si intende conferita a tempo indeterminato, è intrasmissibile e inalienabile, e si perde unicamente per dimissioni, per morte del socio, per mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dallo Statuto, o per revoca proposta dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea dei soci a causa di motivata ragione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio nei confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti interni emanati dal Consiglio; svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell’Associazione o, comunque, compia atti di qualsiasi natura che possano arrecare danno, pregiudizio o imbarazzo di qualunque entità o natura all’Associazione stessa; La quota associativa è intrasmissibile e inalienabile e non è rivalutabile. I soci, in caso di particolare gravità, possono essere sospesi dal Consiglio fino alla decisione dell'Assemblea dei soci. Le delibere in materia di recesso, decadenza ed esclusione vengono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci che hanno cessato di aderire all'associazione "AUTO NOSTRA", per qualsiasi motivo, non possono rivalersi sulle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione. Art. 5 ORGANI CENTRALI Gli organi centrali dell'Associazione sono: l'Assemblea generale il Consiglio nazionale l'Esecutivo nazionale la Presidenza nazionale il Collegio dei Probiviri il Collegio dei Sindaci revisori Art. 6 ORGANI PERIFERICI Gli organi periferici dell'Associazione sono: le Sezioni provinciali Art. 7 L'ASSEMBLEA GENERALE L'Assemblea Generale è costituita dai soli soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria su decisione del Consiglio Nazionale. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale a mezzo di lettera diretta, almeno un mese prima, agli organi periferici di cui all'art. 12, specificandone l'ordine del giorno. La convocazione è portata a conoscenza di tutti i soci mediante idonea comunicazione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente, anche mediante delega, almeno la metà dei soci effettivi; in seconda convocazione dopo 60 (sessanta) minuti, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio può portare fino a un massimo di 30 (trenta) deleghe di soci aventi diritto al voto in regola con l'iscrizione. Il Presidente presiede l'Assemblea o, in caso di sua assenza, uno dei vice Presidenti ed, in assenza anche di questi, una persona designata dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, quattro scrutatori. La votazione é sempre palese. Le elezioni degli organi nazionali avvengono a scrutinio segreto, anche su presentazione di liste. Con lo stesso sistema avvengono le votazioni riguardanti quesiti di indole personale. E' ammessa l'elezione per acclamazione o a voto palese, su proposta di almeno il 50% dei componenti l'assemblea presenti e, salvo che non vi siano altre candidature, per l'elezione alle cariche statutarie. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario nominato in sede di assemblea, come meglio sopra precisato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, salvo maggioranze diverse previste dal presente statuto. Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Art. 8 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE In sede ordinaria l'Assemblea generale delibera in merito a: elezione del Consiglio nazionale; approvazione del bilancio; ricorsi avverso lo scioglimento delle Sezioni da parte del Consiglio nazionale; ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno e non riservati alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria. In sede straordinaria l'Assemblea generale delibera in merito a: modifiche allo statuto; scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio. Art. 8 CONSIGLIO NAZIONALE Il Consiglio Nazionale è costituito da 50 (cinquanta) soci effettivi. Possibilmente ogni regione dovrà essere rappresentata da almeno un componente se candidato e se presente anche per delega. Il Consiglio nazionale elegge, tra i suoi componenti: il Presidente; due Vice Presidenti; i rimanenti componenti dell'Esecutivo Nazionale in seno al quale vengono distribuiti i vari incarichi. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Se, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, sono sostituiti, per il restante periodo, dai soci effettivi che nell'Assemblea generale hanno riportato il maggior numero dei voti dopo gli eletti. Se questi mancano, alla copertura delle vacanze verificate vi provvederà lo stesso Consiglio nazionale mediante elezioni di soci effettivi che rimarranno in carica sino alla successiva e regolare elezione degli organi statutari. Qualora nell'Esecutivo Nazionale si verifichino, per qualsiasi motivo, una o più vacanze, alla copertura dei posti provvede il Consiglio nazionale mediante elezione di uno o più dei suoi componenti. I soci fondatori, che non vi rinunciano, fanno parte di diritto del Consiglio nazionale per il primo mandato. Art. 9 FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE Il Consiglio Nazionale: sovrintende all'andamento dell'Associazione; attiva le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali; convoca le assemblee. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente nazionale almeno due volte l'anno. Per ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario eletto. Qualora il Presidente nazionale sia impossibilitato a presenziare, la presidenza sarà assunta da uno dei due vice presidenti appositamente delegato dal Presidente nazionale. Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza assoluta con la presenza, in prima convocazione, di almeno il 50% dei Consiglieri, in seconda convocazione, dopo 60 (sessanta) minuti, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. I Consiglieri Nazionali che, senza giustificato motivo, sono assenti a tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il Consigliere decaduto è sostituito dal Consigliere primo non eletto. Qualora manchi, viene sostituito da altro Consigliere cooptato a maggioranza assoluta. Il componente del Consiglio o dell'Esecutivo nazionale può farsi rappresentare per delega. Ogni componente del Consiglio o dell'Esecutivo Nazionale può portare al massimo due deleghe. Art. 10 ESECUTIVO NAZIONALE L'Esecutivo nazionale è composto da un numero variabile da 16 (sedici) a 25 (venticinque) membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti. Art. 11 FUNZIONI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE. L'Esecutivo nazionale è l'organo amministrativo dell'associazione, con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni di sorta. Può delegare parte delle proprie competenze al Presidente, determinando i poteri ed i limiti della delega. L'Esecutivo nazionale attua le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali fra un Consiglio nazionale e l'altro. Adotta provvedimenti d'urgenza che dovranno poi essere ratificati successivamente dal Consiglio nazionale. Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo. Delibera, nei casi previsti, l'espulsione dei soci. Su proposta della Presidenza approva il regolamento dello Statuto e delle assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, dei soci. L'Esecutivo Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale, quando ve ne è la necessità e preferibilmente una volta ogni sei mesi. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario eletto. In caso di impedimento del Presidente nazionale, le veci saranno svolte da uno dei vice Presidenti appositamente delegato. L'Esecutivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Art. 12 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza, anche esterna, e la firma dell'Associazione. Di concerto con i Vice presidenti adotta tutte le iniziative finalizzate all'attività ordinarie dell'Associazione. L'ufficio di presidenza, inoltre, fra una riunione e l'altra dell'Esecutivo nazionale, previa sua successiva ratifica, esplica anche l'attività e le competenze demandate allo stesso Organo nazionale. Vigila sull'attività dell'associazione. Promuove inoltre tutte le iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi sociali. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito da uno dei due Vice Presidenti appositamente delegato. In assenza di questi è sostituito dal Consigliere primo eletto o più anziano per iscrizione ininterrotta all'associazione. Il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione possono essere revocati dalla carica se vengono meno ai doveri inerenti le proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio nazionale su richiesta di almeno tre membri dello stesso Organo. Art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo. Ad esso è affidato il giudizio sui ricorsi presentati dai membri del Consiglio Nazionale, dai Presidenti di Sezione e Sezioni distaccate e dai soci effettivi. E' competente altresì per dirimere le controversie fra gli organi statutari dell'associazione. La nomina quale componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'assunzione di altra carica statutaria. Per tutte le eventuali controversie rimesse all'Autorità Giudiziaria è competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio. Art. 14 COLLEGIO DEI SINDACI Il Collegio nazionale dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente. Il Collegio nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità delle spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive. Esso richiede al Consiglio nazionale, e specificamente agli organi competenti, bilanci, consuntivi e preventivi corredati da una relazione conclusiva. Il Collegio nazionale dei Sindaci dà conto dei suoi atti con la stesura di appositi verbali. La nomina quale componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con l'assunzione di altra carica statutaria. Art. 15 SEZIONI PROVINCIALI Le Sezioni provinciali assumono la denominazione del Comune dove hanno sede. Le Sezioni provinciali costituiscono un Consiglio provinciale composto da un Presidente di sezione e un numero variabile di Consiglieri da 5 a 20, in proporzione degli iscritti nella provincia. Art. 15 FUNZIONI DELLE SEZIONI PROVINCIALI Ai membri del Consiglio delle Sezioni Provinciali vengono demandate le funzioni, in sede provinciale, dell'Organo Nazionale e, per quanto possibile, dell'Esecutivo Nazionale. La Sezione provinciale persegue i fini dell'Associazione e rende conto della sua attività al Consiglio Nazionale. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere inoltrato all'Esecutivo nazionale. Art. 16 GESTIONE AMMINISTRATIVA I soci che rappresentano gli organi centrali e periferici dell'Associazione, gestendo ciascuno il proprio fondo, sono comunque direttamente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque e non potranno chiedere, per qualsiasi ragione o causa e in particolare per i loro rapporti di associazione con "AUTONOSTRA", di essere sollevati dalle loro responsabilità. Il Consiglio nazionale dell'associazione "AUTONOSTRA" può disporre ogni più opportuno controllo e/o intervento di natura finanziaria in merito alla gestione amministrativa delle singole Sezioni provinciali. Art. 17 DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA L'entità del contributo associativo è stabilito dal Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale determina l'eventuale distribuzione di contributi agli organi periferici. Art. 18 VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEI CONSIGLI DI SEZIONE I verbali dell'Assemblea dei soci e quelli delle riunioni dei Consigli di Sezione debbono essere trasmessi in copia al Consiglio nazionale, che li annulla entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento, quando contengono deliberazioni contrarie alle norme statutarie, regolamentari e alle finalità dell'Associazione. Qualora il Consiglio nazionale non si riunisca nel termine di trenta giorni, l'annullamento è adottato dall'Esecutivo nazionale, salvo ratifica del Consiglio nazionale nella prima riunione utile. Se sussistano gravi motivi, il Consiglio nazionale può sciogliere il Consiglio di Sezione nominando il Commissario straordinario col compito di assicurare il funzionamento della Sezione e di indire nuove elezioni. Analogamente potrà essere nominato un Commissario Straordinario ogni qualvolta e per qualsiasi motivo non sia possibile assicurare il normale funzionamento degli organi sociali. Qualora tali misure non risultassero sufficienti la Sezione verrà sciolta. La relativa decisione del Consiglio nazionale può essere impugnata davanti all'Assemblea Generale. Art. 19 RIMBORSO SPESE Le prestazioni fornite dai soci a qualsiasi titolo, anche se ricoprano cariche sociali, non sono retribuite in alcun modo. L'Esecutivo Nazionale, anche su proposta del Presidente, provvede a rimborsare le spese sostenute dai membri degli organi statutari per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e dell'Esecutivo nazionale. Provvede, altresì, a rimborsare coloro che hanno sostenuto spese per attività effettivamente prestate nell'interesse dell'Associazione. L'Esecutivo nazionale, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale, stabilirà preventivamente, in relazione a ciascun tipo di spesa, i limiti ed i criteri secondo i quali verranno quantificati i rimborsi. Art. 20 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, dai titoli e dai valori di sua proprietà. Le entrate dell'associazione sono costituite: dalle quote associative; da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; da versamenti volontari degli associati; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; da ogni altra sovvenzione nel rispetto della normativa in vigore. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. Art. 20 BILANCI L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 (primo) gennaio di ciascun anno e termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno ed eccezionalmente entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo, il bilancio preventivo viene approvato. Entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio, viene approvato il rendiconto consuntivo dall'Assemblea Generale con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente Statuto. Art. 21 MODIFICHE ALLO STATUTO Le modifiche allo statuto dell'Associazione devono essere sottoposte al parere preventivo del Consiglio Nazionale da almeno 1/3 (un terzo) dei soci effettivi oppure dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza dei suoi componenti. Successivamente dovranno essere approvate da un'assemblea generale straordinaria, che delibererà con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti. Il parere preventivo del Consiglio Nazionale non favorevole alle modifiche statutarie è di ostacolo alla sottoposizione delle medesime all'assemblea. SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE Quando la maggioranza assoluta dei soci effettivi richiede lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Nazionale indice un'Assemblea Generale straordinaria. La proposta di scioglimento, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti effettivi. Assieme alla proposta di scioglimento viene approvata la devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad un ente che annoveri fra i propri scopi la tutela degli interessi e dei diritti dell'automobilista. Art. 22 PRIMA ASSEMBLEA GENERALE Nella prima Assemblea Generale gli organi statutari vengono eletti secondo i criteri fissati all'art. 7 e precisamente da tutti i soci ognuno dei quali può rappresentare, per delega, fino a 20 iscritti. Art. 23 NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in materia di associazioni. Il presente atto, di cui è data lettura, viene approvato e sottoscrivono dai presenti. -CRISEO GIUSEPPE Presidente ______________________________________